Cronaca

«La procura di Udine riconosce che Prefetto non può cancellare trascrizioni matrimoni gay»

Comunicato dell'associazione "Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete Lenford"

«La Procura di Udine dà ragione a Rete Lenford e riconosce che il Prefetto non può cancellare la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio avvenuto all’estero, anche se non ravvisa la commissione di reati da parte del Prefetto, per l’impossibilità di riconoscere il dolo nelle fattispecie di reato prese in considerazione» è quanto riportato dall'associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete Lenford sulla propria pagina ufficiale facebook

L'associazione continua spiegando che «Secondo la Procura il Prefetto autonomamente non ha e non aveva compiti “sostanzialmente” abrogativi. Né poteri di cancellazione, che spettano per legge solo all’Autorità Giudiziaria e conclude affermando che «la Circolare del Ministro Alfano prima e l’intervento del Prefetto poi non appaiono corretti sotto il profilo giuridico, perché vanno a ledere prerogative e compiti della Procura delle Repubblica ex art. 75 dell’ordinamento giudiziario».

Afferma la Procura - continua la nota - : «Spiace però dover riconoscere che l’intervento [di cancellazione operato dal Prefetto] non appare conforme a legge: ne deriva che i ricorrenti – per questo profilo – sembra abbiano ragione». Infatti, continua la Procura, la legge conferisce al Prefetto precisi poteri sui registri dello Stato civile «ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile “prevaricazione” del Prefetto, quale quello nel caso di specie». Per la legge italiana «Il dominus dello stato civile è e resta il Sindaco […] le cui prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento giurisdizionale ad opera del Giudice». La Procura considera che «Anche semplicemente sul piano sistematico va constatato infatti che se al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento il cittadino può rivolgersi al Tribunale, analogamente deve valere nel caso opposto e cioè nel caso in cui una eseguita trascrizione dall'Ufficiale di stato civile sia stata fatta, ma la si ritenga invece errata o contraria all’ordine pubblico. Riprova ne è che la Autorità amministrativa per tentare di legittimare il proprio intervento presso il Comune ha dovuto necessariamente andare a cercare supporto da altre fonti normative (diverse cioè da quelle dello stato civile), ma così facendo ha “forzato” il dato normativo di riferimento, che infatti non è qui applicabile».

La Procura di Udine spiega e conclude che il riferimento che il Prefetto, e prima il Ministro, hanno fatto alla legge in materia di procedimento amministrativo (art. 21 nonies della legge 241 del 1990) «per rinvenire legittimazione al suo intervento, non sia applicabile al caso di specie», in quanto «la trascrizione operata dall’Ufficiale di stato civile non è per nulla un provvedimento amministrativo, ma è una mera, se pur giuridicamente significativa, attività dichiarativa ed attestativa». Secondo la Procura anche volendo supporre la natura dell’intervento sostitutivo del Prefetto come residuale, esso «non troverebbe valida giustificazione nel caso in esame, atteso che la normativa sullo stato civile è di per sé ampiamente circoscritta e compiutamente definitiva in ogni suo aspetto, anche procedurale».

Infine viene sottolineato che «Secondo la Procura, il Regolamento di stato civile «parrebbe impedire un intervento unilaterale e così autoritario sulle prerogative dell’Ufficiale dello stato civile». La Prefettura di Udine era stata avvertita dal Comune che solo l’Autorità giudiziaria «avrebbe potuto ordinare la cancellazione di un atto indebitamente registrato, ma la nota è rimasta inascoltata da parte del Prefetto medesimo». La Procura, esclusa la rilevanza penale, conclude affermando di sentire il «dovere» di esaminare l’intera vicenda ai sensi delle leggi vigenti portandola all'attenzione del Tribunale.

"Con l’esposto penale segnalavamo l’assoluta inesistenza di un potere in capo ai prefetti di annullare gli atti di trascrizione" dichiara la neo eletta Presidente dell’Associazione Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI avv. Maria Grazia Sangalli, eletta sabato scorso e subentrata nella presidenza all’avv. Antonio Rotelli "e il fatto che con la Circolare Alfano si stava determinando una indebita invasione delle prerogative dei giudici. La Procura ha ritenuto infondata la notizia di reato, ma ha riconosciuto la fondatezza di tutte le ragioni in diritto da noi sostenute. Spetterà ora, comunque, al GIP di decidere in merito alla richiesta di archiviazione"».


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